COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO (LO)
INFORMAZIONI TASI TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI 2017
Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n.208) è stata approvata l’eliminazione della TASI sull'abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (categoria catastale A/1, A/8 e A/9).
CHI DEVE PAGARE LA TASSA?
Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree edificabili,
ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, escluse quelle classificate
nelle categorie catastala A/1, A/8, A/9.
Con deliberazione C.C. n. 17 del 12/04/2017 l’Amministrazione Comunale ha confermato le aliquote
TASI per le fattispecie imponibili di seguito specificate, applicate nel 2016 e 2015.
ALIQUOTE
Aliquota | Descrizione |
2 per mille | Aliquota per abitazione principale di categoria A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze. |
O,4 per mille | Fabbricati Rurali ad uso strumentale dell’agricoltura. |
0,4 per mille | Per tutte le altre tipologie di immobili comprese le aree edificabili |
COME SI CALCOLA L’IMPOSTA
La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU quindi per i FABBRICATI, iscritti in catasto,
viene determinata utilizzando la rendita catastale vigente al 1° gennaio rivalutata al 5% e moltiplicata per i
coefficienti di seguito indicati:
- 160 per tutti i fabbricati di categoria A e nelle categorie C/2, C/6, e C/7 con l’esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nella categoria catastale B, C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D (escluso D/5);
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per i fabbricati del gruppo catastale “D”, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.
COME PAGARE E QUANDO PAGARE?
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo F24 presso qualsiasi sportello bancario e postale utilizzando i seguenti codici tributo:
- 3958 – per abitazione principale e pertinenze;
- 3959 - per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 3960 – per le aree fabbricabili;
- 3961 – per gli altri fabbricati.
la restante quota del 50% deve essere versata entro il 18/12/2017.
E’ facoltà del contribuente pagare in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2017.
Nel sito è disponibile il servizio di calcolo “On Line” dove sarà possibile effettuare il calcolo diretto on line con relativa stampa del modello F24. Presso l’ufficio tributi è istituito apposito servizio assistenza fiscale – a titolo gratuito – per il calcolo IMU, previa prenotazione telefonica da effettuarsi nella giornata di Venerdì dalle 14,30,00 alle 16,30 al n. telefonico 0377/86601
DICHIARAZIONE TASI- QUANDO VA PRESENTATA
Si informa che il vigente regolamento TASI prevede l’obbligo di presentazione della dichiarazione TASI entro il
30/6/2016 per le variazioni intervenute nell’anno 2015. Tali variazioni possono riguardare i seguenti casi:
- variazioni delle condizioni dell’unità adibita ad abitazione principale e/o pertinenza (esempio trasferimento di residenza in altra unità immobiliare di proprietà, immobile dichiarato d’interesse storico ecc).
- i coniugi separati (da parte di entrambi per segnalare la propria condizione: coniuge assegnatario ovvero coniuge non assegnatario).
Nessuna dichiarazione dovrà essere presentata nel caso in cui la posizione tributaria dichiarata, a
suo tempo agli effetti IMU, non abbia subito modifiche (nel senso che gli elementi dichiarati come
ubicazione, rendita catastale, quote e mesi di possesso e ogni altro elemento che incida sul calcolo
del tributo dovuto non siano variati).